Avere una casa

INFORMAZIONI PER CHI DESIDERA AVERE UNA CASA A SEPINO

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni: 

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; 

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. 

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Richiesta di trattazione di atti inevasi 

E’ possibile richiedere la trattazione di un atto inevaso con istanza di parte in carta semplice indirizzata all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente. La parte interessata, nell’istanza dovrà indicare gli estremi dell’atto stesso: tipo di atto (es. tipo di frazionamento, domanda di volture terreni o urbana, denuncia di variazione urbana, ecc…), n° di protocollo ed anno, comune interessato.

Segnalazione di errori riscontrati in atti catastali ed imputabili all’ufficio 

E’ possibile richiedere con istanza di parte in carta semplice indirizzata all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente, la correzione di errori – imputabili all’ufficio - riscontrati in atti catastali. La parte interessata, nell’istanza dovrà indicare la situazione riscontrata e gli estremi dell’atto (tipo di atto, n° di protocollo ed anno, comune interessato) che ha generato l’errore.

Proposizione di ricorso avverso gli atti catastali 

Nei casi in cui il contribuente è convinto della illegittimità o erroneità dell’atto notificato dall’ufficio può, in prima istanza, presentare ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale, competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Obbligo di presentazione di denuncia di edificazione di nuova costruzione urbana 

A seguito di cambiamenti nello stato di terreni, avvenuti per edificazione di una stabile costruzione da considerarsi immobile urbano, è fatto obbligo ai possessori dell’immobile di presentare denuncia in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

Obbligo di presentazione di denuncia di nuova costruzione o di variazione urbana 

A seguito di variazioni nello stato di immobili urbani (fusione di più immobili, frazionamento in più immobili, cambio di destinazione, ecc…), o costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione di costruzione urbana, è fatto obbligo ai possessori degli immobili di presentare denuncia in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

Obbligo di presentazione di domanda di volture nel caso di variazione delle titolarità sugli immobili urbani o rurali 

A seguito di variazioni dei soggetti aventi diritto e/o delle relative titolarità, sugli immobili (urbani o rurali) avvenute per atti tra vivi (compravendita, donazione, ecc…) o a causa di morte (successione, riunione d’usufrutto), è fatto obbligo ai nuovi aventi diritto sugli immobili di presentare denuncia in catasto. La denuncia deve essere corredata dalla prescritta documentazione (per domanda di volture di catasto fabbricati o terreni) predisposta a firma del dichiarante o di un suo incaricato (tecnico, notaio, ecc…). 

Ispezioni ipotecarie 

Le ispezioni o visure ipotecarie, cioè la consultazione dei registri, delle formalità e dei titoli depositati presso le Conservatorie dei registri immobiliari, si possono effettuare presso i Servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, tutti i giorni compreso il Sabato.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese, l'orario è limitato alle ore 11.00.

Per effettuare la visura, l'utente deve compilare un'apposita richiesta, redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio.

La richiesta deve contenere: l'indicazione delle generalità delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle società, anche semplici, e delle associazioni non riconosciute che si intendono ispezionare.

Presentata la richiesta di ispezione, l'utente deve pagare, anticipatamente, presso la cassa dell'Ufficio, l'importo di € 2,58 per ogni nominativo richiesto.

Una volta pagato detto importo, la ricerca dei nominativi da ispezionare viene espletata dal personale dell'ufficio seguendo diverse metodologie, a seconda del periodo o dei periodi coinvolti dall'ispezione:

ricerca manuale, tradizionale, sui registri cartacei (rubrica dei cognomi e tavola dei nomi) per i periodi antecedenti la data di automazione di ogni singola Conservatoria; 
ricerca informatizzata per i periodi successivi alla data di automazione. 
Al termine delle operazioni, se la ricerca ha dato esito positivo, viene consegnato all'utente:

per il periodo automatizzato, un elenco delle formalità riguardanti il nominativo richiesto; 
per il periodo antecedente la data di automazione, i relativi repertori. 
L'utente, dopo aver esaminato l'elenco delle formalità e/o il repertorio cartaceo, può chiedere in visione la formalità e/o il relativo titolo, indicandone gli estremi identificativi sul retro del modello di richiesta.

Al termine delle visure, l'utente deve versare all'ufficio, ad integrazione dell'importo corrisposto al momento della presentazione della richiesta, l'ulteriore somma liquidata dall'Ufficio, in base al numero delle formalità o dei titoli visionati nel corso dell'ispezione.

La visura catastale, che per gli atti informatizzati è rappresentata dal rilascio di una copia in carta libera delle risultanze della banca dati, consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali. In particolare, attraverso le specifiche chiavi di accesso indicate sotto, la visura consente di:

acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati); 
verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) risulti intestataria di beni immobili. 
Inoltre attraverso la visura catastale è possibile consultare la mappa e gli atti di aggiornamento catastale, mentre solo per gli aventi diritto, anche le planimetrie delle unità immobiliari urbane.

Sono rilasciabili presso gli sportelli catastali degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, dietro versamento dei relativi diritti. Gli Uffici provinciali sono dislocati nel Comune capoluogo di ciascuna provincia (ad eccezione di Trento, Bolzano, Biella, Verbania, Crotone, Vibo Valentia).

Il servizio "Certitel - documenti catastali", per richiedere e ricevere a domicilio le visure catastali dei fabbricati e dei terreni., già sperimentato nella Regione Toscana, è esteso a partire dal 19 aprile 2004, a tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle province in cui vige il catasto fondiario (Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia).

La visura può riguardare atti meccanizzati (già inseriti in banca dati informatizzata) o atti non meccanizzati (atti cartacei).

La richiesta di visura degli atti meccanizzati deve essere effettuata:

in base alle seguenti chiavi di ricerca: 
ricerca per immobile
effettuata mediante identificativo catastale del bene (particella catastale per il catasto terreni o unità immobiliare urbana per il catasto urbano). La ricerca è limitata al solo catasto terreni o catasto fabbricati; 
ricerca per soggetto
intestato (o cointestato), effettuata mediante dati anagrafici: cognome, nome, sesso, codice fiscale - se persona fisica - o denominazione e sede legale – se persona giuridica -. La ricerca è svolta negli archivi sia del catasto terreni che del catasto fabbricati; 
ricerca per partita
(numero identificativo della ditta intestataria di uno o più beni). La ricerca è limitata al solo catasto terreni o catasto fabbricati.

ed al periodo di riferimento: 
attuale
(riferita alla situazione catastale corrente); 
ampliata
(riferita a tutte le situazioni cronologicamente afferenti il periodo richiesto: decennale, ventennale, dall’impianto del catasto meccanizzato). 
La visura degli atti cartacei può riguardare:

la situazione censuaria o grafica – attuale o storica – di singoli immobili; 
gli atti di aggiornamento del catasto terreni; 
le mappe catastali; 
le planimetrie catastali di unità immobiliari urbane (la richiesta è espletabile dai soli aventi diritto sull’immobile o dai loro delegati). 

Contratto di fornitura energia elettrica uso domestico

Per attivare per la prima volta la fornitura di energia elettrica in locali diversi dalla abitazione è necessario

- l'indirizzo del locale da allacciare

- codice fiscale della persona alla quale deve essere intestato il contratto

- indirizzo dove inviare le bollette, se diverso da quello dell’abitazione da allacciare

- principali elettrodomestici che si prevede di utilizzare (scaldabagno, lavatrice, lavastoviglie, computer, condizionatori d’aria, forno elettrico)

- lettura e tutte le indicazioni contenute nella busta posta sul contatore, se già installato.

Documenti da fornire

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza, se la persona a cui va intestato il contratto ha la residenza nell’abitazione da allacciare; nel caso di variazione della residenza anagrafica, è prevista la sottoscrizione dell’impegno a presentare la documentazione entro 5 mesi dalla data del contratto

- fotocopia del documento di riconoscimento della persona alla quale deve essere intestato il contratto

- autocertificazione nella quale si dichiara la regolarità edilizia dell’immobile (legge n. 47/85)

- stralcio planimetrico della zona nella quale è ubicata l’abitazione da allacciare; tale documento non è richiesto se l’abitazione fa parte di un edificio composto da più di quattro unità immobiliari (tra appartamenti e locali) o è già allacciato alla rete elettrica

- coordinate del conto corrente bancario (numero del conto, codice ABI e codice CAB) o tipologia, numero e scadenza della carta di credito nel caso si voglia usufruire della domiciliazione bancaria o su carta di credito delle bollette: scegliendo la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, non viene chiesto il deposito cauzionale. 

- I moduli relativi alle autocertificazioni e alla domiciliazione bancaria o su carta di credito vengono inviati con il contratto da sottoscrivere

Cosa fare:

- preparare i dati e i documenti necessari 

- collegarsi a www.prontoenel.it o chiamare il nostro numero verde 
800 900 800 o recarsi nel QuiEnel più vicino

- restituire, compilata e firmata, la documentazione inviata da Enel Distribuzione dopo la richiesta del contratto (spese postali a carico Enel), seguendo le indicazioni riportate nella lettera di accompagnamento 

- pagare le spese contrattuali, che di norma sono addebitate sulla prima bolletta.

Per maggiori informazioni visita il seguente sito:
www.enel.it 

 

Adempimenti 

E’ da tener presente che per richiedere un nuovo allacciamento occorre essere in regola con le norme urbanistiche; nel caso in cui l’utente ha fatto domanda di sanatoria edilizia è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n.47. 

Diritto di collegarsi 

Per l'allacciamento alla rete del gas si può sfruttare il sottosuolo del vicino (se provvisto di tubazioni atte a permettere la suddetta operazione) in quanto si tratta di un passaggio coattivo ex articolo 1051 del Codice civile. Tale articolo regola l'utilizzazione del passaggio sul fondo altrui (anche tramite sottopassaggio) per il "conveniente uso del proprio fondo ... avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente" (in tal caso il vantaggio si riferisce all'allacciamento alla rete gas). 

Oneri

Il contratto di fornitura del gas prevede i seguenti tipi di esborsi: 
1. costo associato al contratto; 
2 costo associato alla tipologia di utilizzo del gas.

Per quanto riguarda il punto 1. si possono verificare le seguenti circostanze: 
- nuova utenza; 
- richiesta di aumento dei m3 di gas; 
- voltura o subentro.

Per una nuova utenza, occorre tener conto dei costi d’allacciamento alla rete cittadina: nel caso di allacciamento standard, l’esborso da parte dell’utente viene forfettizzato, mentre nel caso di maggior complessività realizzativa dell’allaccio, esso viene quantificato a seguito di un sopralluogo, sulla base di un computo metrico dei lavori da effettuare. 

Per maggiori informazioni visita il seguente sito:
www.enelgas.it 

Adempimenti 

Il contratto per la fornitura idrica va stipulato tra il Comune di Sepino che è il gestore del servizio e l’utente. 

Il canone per la fornitura di acqua potabile costituisce il prezzo di una prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato di cui agli articoli 1559 e seguenti del Codice civile, che, in quanto tale, ha natura di corrispettivo direttamente correlato alla prestazione ricevuta e al valore della stessa (Corte costituzionale sentenza 19 luglio 1996, n. 259; Consiglio di Stato sezione V, I aprile 1996, n. 325; Tar Piemonte, sezione II 19 novembre 1992, n. 361), con la conseguenza che una decisione comunale che imponga il pagamento di un prezzo forfettario e fisso per la fornitura di acqua risulta illegittima poiché prescinde completamente dal dato obiettivo del consumo, presupposto del pagamento. Con riferimento alla fatturazione dei consumi, si rileva che ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, l'erogazione di acqua è considerata ai fini Iva attività commerciale anche se esercitata da enti pubblici, con conseguente necessità di procedere alla fatturazione dei consumi, all'applicazione del controvalore dei medesimi dell’Iva, nonché ad altre conseguenze formali e sostanziali derivanti dall’inserimento della somministrazione di acqua tra le operazioni imponibili. 

Diritto di collegarsi 

Per la servitù fognaria e quella di acquedotto (la disciplina delle quali è comune alla servitù di scarico coattivo) bisogna rifarsi all'articolo 1043 del Codice civile, il quale attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'installazione delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere (Corte di Cassazione, sentenza n. 9891/96). 

Osservatorio servizi idrici 

Entro il 26 febbraio i gestori del servizio di acquedotto e/o fognatura devono trasmettere al Ministero dei LL.PP. (Osservatorio dei servizi idici) il rapporto relativo ai dati sul volume di acqua degli impianti di acquedotto e fognatura, nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite. Il rapporto va redatto, con periodicità annuale, secondo gli standard indicati nel punto 4 dell’allegato al DM n. 99/1997 (art. 5, comma 2, legge 5/1/1994, n. 36; art. 3, DM 8/1/97, n. 99).

Per maggiori informazioni: 

Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40 
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502 

Per approfondimenti sull'importanza e l'uso dell'acqua

L'acqua potabile
Consigli per l'uso dell'acqua

Modulistica

 Edilizia - Allaccio rete idrica