Note legali

Art. 54 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”
Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni
e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale
non generale, nonche’ il settore dell’ordinamento giuridico
riferibile all’attivita’ da essi svolta, corredati dai documenti
anche normativi di riferimento;
b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun
ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine
procedimentale, il nome del responsabile e l’unita’ organizzativa
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche’ dell’adozione del provvedimento finale, come
individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalita’ di adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella
di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche’ i messaggi di informazione e di comunicazione
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l’elenco dei servizi forniti in rete gia’ disponibili e dei
servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per
l’attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che gia’ dispongono di propri siti realizzano
quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessita’ di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.

Note all’art. 54:
– Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 26 della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
ÇArt. 2 (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia’ direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e’ ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e’ di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, puo’ essere proposto anche senza necessita’
di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E’ fatta salva
la riproponibilita’ dell’istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti.È.
ÇArt. 4 (Unita’ organizzativa responsabile del
procedimento). 1. Ove non sia gia’ direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l’unita’ organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche’ dell’adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.È.
ÇArt. 5 (Responsabile del procedimento). – 1. Il
dirigente di ciascuna unita’ organizzativa provvede ad
assegnare a se’ o ad altro dipendente addetto all’unita’ la
responsabilita’ della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonche’,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di
cui al comma 1, e’ considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita’
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’art. 4.
3. L’unita’ organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all’art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.È.
ÇArt. 26 (Obbligo di pubblicazione). – 1. Fermo
restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge
11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalita’ previste
dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme
giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di
esse.
2. Sono altresi’ pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all’art. 27 e,
in generale, e’ data la massima pubblicita’ a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la liberta’ di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s’intende realizzata.È.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all’art. 6.
– La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, reca
“Disciplina delle attivita’ di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.”