Pagare le tasse

INFORMAZIONI PER CHI DESIDERA PAGARE LE TASSE A SEPINO
 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  “I U C”  INDICE TITOLO I - L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Art.   1 - Oggetto TITOLO II - L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Art.   2 - Disciplina e presupposto dell’imposta Art.   3 - Fabbricati rurali Art.   4 - Soggetti passivi Art.   5 - Soggetto attivo Art.   6 - Base imponibile Art.   7 - Determinazione delle aliquote Art.   8 - Abitazione principale e relative pertinenze Art.   9 - Esenzioni e riduzioni Art. 10 - Esenzione per gli enti non commerciali Art. 11 - Le agevolazioni per i terreni Art. 12 - Quota riservata allo Stato Art. 13 - Versamenti Art. 14 - Dichiarazione TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Art. 15 - Oggetto Art. 16 - Soggetto attivo Art. 17 - Soggetti passivi Art. 18 - Base imponibile Art. 19 - Determinazione delle aliquote Art. 20 - Servizi indivisibili Art. 21 - Abitazione principale e relative pertinenze Art. 22 - Riduzioni Art. 23 - Versamenti Art. 24 - Dichiarazioni TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Art. 25 - Istituzione del tributo Art. 26 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento Art. 27 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all’urbano Art. 28 - Soggetto attivo Art. 29 - Soggetto passivo Art. 30 - Presupposto oggettivo Art. 31 - Definizioni Art. 32 - Locali esclusi dal tributo Art. 33 - Definizioni di aree imponibili Art. 34 - Aree escluse dal tributo Art. 35 - Decorrenza del tributo Art. 36 - Istituzioni scolastiche Art. 37 - Piano Finanziario Art. 38 - Commisurazione della tariffa Art. 39 - Composizione della tariffa Art. 40 - Categorie di contribuenza Art. 41 - Utenze domestiche Art. 42 - Classificazione delle utenze domestiche Art. 43 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche Art. 44 - Utenze non domestiche Art. 45 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche Art. 46 - Determinazione della superficie imponibile Art. 47 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio Art. 48 - Riduzioni ed esenzioni Art. 49 - Riduzioni per la produzione di rifiuti speciali non assimilati Art. 50 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio socio-economico Art. 51 - Tributo giornaliero Art. 52 - Tributo provinciale Art. 53 - Obbligo di dichiarazione Art. 54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione Art. 55 - Termini per il pagamento del tributo Art. 56 - Versamento del tributo Art. 57 - Dilazioni di pagamento e rateazioni TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 58 - Funzionario responsabile Art. 59 - Verifiche e accertamenti Art. 60 - Accertamento con adesione Art. 61 – Rimborsi Art. 62 – Sanzioni Art. 63 – Ravvedimento Art. 64 – Interessi Art. 65 - Riscossione coattiva Art. 66 – Contenzioso Art. 67 - Rinvio Art. 68 - Entrata in vigore TITOLO I - L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Art. 1 Oggetto
  1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
  2. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
  3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di Imu (Titolo II), di Tasi (Titolo III), di TARI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia e nei regolamenti comunali, purchè non in contrasto con i principi stabiliti nel presente
  TITOLO II - L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Art. 2 Disciplina e presupposto dell’imposta
  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) avviene base alle disposizioni recate dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell’IMU è integrata anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 8 ottobre 2013, n. 124.
  2. Il presupposto dell’imposta è il possesso di qualunque immobile e dei terreni, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini dell’applicazione dell’IMU:
  3. a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  4. b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall’art. 36, comma 2, del L. 223/2006 in base al quale un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall’approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.
Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9 del D.Lgs. 504/1992, vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
  1. c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.
  2. 3. Dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
  Art. 3 Fabbricati rurali
  1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l’IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 del presente regolamento con l’applicazione delle aliquote stabilite nell’apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile .
  2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:
  • alla protezione delle piante;
  • alla conservazione dei prodotti agricoli;
  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
  • all’allevamento e al ricovero degli animali;
  • all’agriturismo;
  • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
  1. 3. Dal 2014, sono esenti dall’imposta tutti i fabbrica rurali strumentali (categoria D10 e per altre categorie catastali, sulla base di autocertificazioni soggette a controllo).
Art. 4 Soggetti passivi
  1. I soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari degli immobili di cui all’art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
  2. 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
  3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
  4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
  5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.
Art. 5 Soggetto attivo
  1. Soggetto attivo dell’imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
  2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
Art. 6 Base imponibile
  1. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.
  2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  3. a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  4. b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
  1. c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  2. d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
  3. e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.
  1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Al fine di evitare l’insorgenza di contenzioso, non si effettua l’accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati nella seguente tabella:
  1. area fabbricabile centro urbano € 40,00/mq;
  2. area fabbricabile esterna al centro urbano € 20,00/mq;
  3. zona industriale € 5,00/mq.
  4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
  5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
Art. 7 Determinazione delle aliquote
  1. 1. L’aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio e tendo conto delle disposizioni dell’art. 13 del L. 201/2011. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l’aliquota può oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%.
  2. L’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9;
  3. 3. L’aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
  4. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%.
  Art. 8 Abitazione principale e relative pertinenze
  1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  2. 2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
  3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall’imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
  4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell’aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell’importo dovuto per l’abitazione principale. In tal caso l’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l’aliquota di base.
  1. 5. Ai fini del controllo, si precisa che per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400.
  2. 6. All’abitazione principale, quando soggetta all’imposta, si applica un’aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%.
  3. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
  4. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  5. Ai sensi dell’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 73 del 28 Marzo 2014) coordinato con la legge di conversione 23 Maggio 2014, n. 80 recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 121 del 27 Maggio 2014) comma 1, non è data facoltà ai comuni, ai fini dell’imposta municipale unica I.M.U. per l’anno d’imposta 2014, di assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. E’ considerata, invece, a partire dall’anno di imposta 2015, abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
  6. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00.
Art. 9 Altre esenzioni e riduzioni
  1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:
  3. a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  4. b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  5. c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  6. d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  7. e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  8. f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  9. g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con P.R. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  10. Ai sensi dell’art. 21 del Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esenti dall’IMU gli immobili delle ONLUS
  11. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  12. Dal 2014, sono esenti dall’imposta:
  13. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  14. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
  15. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  16. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  17. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione.
  18. 7. La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  19. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità.
  Art. 10 Esenzione per gli enti non commerciali
  1. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.
  2. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (commerciale e non), l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. 262/2006, che prevedono l’obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell’Agenzia del Territorio.
Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.
  1. Ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.
  2. Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell’attività, come definito dal diritto dell’Unione europea, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.
  3. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l’osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.
  4. Per le attività ricettive è prevista l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell’apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.
  5. Ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta.
  6. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione gli enti non commerciali devono presentare un’apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU, nonché quelli per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi.
  7. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l’esenzione, totale o parziale, dall’IMU.
  8. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 11 Agevolazioni per i terreni
  1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
  2. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.
  3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  4. a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  5. b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  6. c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
  7. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile. Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l’agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l’agevolazione in questione. A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.   Art. 12 Quota riservata allo Stato
  1. A decorrere dall’anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso pro-duttivo classificati del gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.   Art. 13 Versamenti
  1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
  2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
  3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
  4. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
  5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 3,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario.
  6. L’imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.
  7. 7. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l’intestazione “Pagamento IMU”. Il versamento dell’imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell’avvenuto pagamento con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:
  • il versamento dell’IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;
  • se nell’ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;
  • gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all’euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo;
  • la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
  • i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
  • l’importo dell’IMU relativo all’abitazione principale deve essere indicato al netto della detrazione che va riportata nell’apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali.
  1. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l’imposta è versata con le modalità di cui all’art. 1, comma 721, della Legge 147/2013.
  Art. 14 Dichiarazione
  1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
  3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
  4. In caso di morte del contribuente l’art. 15 della legge 383/2001 prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi. Nei casi di mancata presentazione della denuncia di successione, oppure nel caso di versamento dell’imposta da effettuarsi in percentuali diversi da quelle riportate in successione, il termine per effettuare l’ eventuale dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
  5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così descritte:
  6. a) gli immobili che godono di riduzioni d’imposta, e più specificatamente:
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 13, comma 9, del L. 201/2011;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce”;
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
  1. b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:
  • gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
  • gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un’area fabbricabile;
  • il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • l’area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
  • gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
  • gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
  • gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell’art. 93 del P.R. 616/1977;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del P.R.. 601/1973 (art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 504/1992);
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 104/1992 (art. 7, comma 1, lett. g), del Lgs. 504/1992);
  • gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dell’IMU;
  • i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  • se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • se è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
  • le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
  • gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al Lgs. 427/1998 (multiproprietà);
  • gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • se si è verificato l’acquisto o la cessione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge;
  • gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l’altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune;
  • tutti i casi in cui l’obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013).
  1. Gli enti non commerciali presentano un’apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, secondo le modalità previste dalla legge.
  TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)   Art. 15 Oggetto
  1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16 Soggetto attivo
  1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Art. 17 Soggetti passivi
  1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
  2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
  3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari, rispettivamente, di un’autonoma obbligazione tributaria.
  4. L’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
  5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.
  Art. 18 Base imponibile
  1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
  2. 2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.
  3. 3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l’esercizio dell’attività di accertamento.
Art. 19 Determinazione delle aliquote  
  1. 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
  2. 2. Le aliquote possono essere differenziate sino all’azzeramento in relazione ai seguenti criteri come previsto dall’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013:
  • tipologia e destinazione dell’immobile;
  • settore di attività;
  • ubicazione degli immobili.
  1. 3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente.
Art. 20 Servizi indivisibili
  1. 1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
  2. illuminazione pubblica;
  3. sicurezza;
  4. manutenzione strade;
  5. manutenzione del verde;
  6. sgombero della neve;
  7. protezione civile;
  8. biblioteca;
  9. attività culturali e manifestazioni;
  10. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
  11. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.
Art. 21 Abitazione principale e relative pertinenze  
  1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.
  Art. 22 Riduzioni/esenzioni
  1. La TASI è ridotta in relazione alla seguente fattispecie:
  2. a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’estero 100%;
  Art. 23 Versamenti
  1. La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
  2. Resta ferma la facoltà del contribuente:
  3. di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
  4. di provvedere, nel caso in cui alla scadenza di pagamento della prima rata, siano già state approvale le aliquote e le detrazioni del tributo, al versamento dello stesso facendo riferimento a queste ultime.
  5. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l’obbligazione solidale di cui al comma 3 dell’articolo 3:
  6. a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell’unità immobiliare;
  7. b) nel caso in cui l’utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest’ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l’utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
  8. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.
  9. 5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
  10. 6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
  11. 7. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013).
Art. 24 Dichiarazione
  1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.
  2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
  3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Art. 25 Istituzione del tributo
  1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani  e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
  2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
  3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all’ art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e  secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
  4. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
  5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 26 Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
  1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
  2. Il presente regolamento fissa i criteri per l’applicazione del tributo al fine di:
  3. a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  4. b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  5. c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.
Art. 27 Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all’urbano
  1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull’intero territorio comunale.
  2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
    1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
    2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
    4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
    6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
Art. 28 Soggetto attivo
  1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
    Art. 29 Soggetto passivo
  1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’ art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti  espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all’articolo 3, comma 3.
  2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
  3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
  4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
  5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l’attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
  6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio di competenza.
  Art. 30 Presupposto oggettivo
  1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
  2. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
  3. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall’acquisizione della residenza anagrafica.
  4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa.
  5. Sono escluse dal tributo:
    1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
    2. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
    3. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
  6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
  Art. 31 Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  2. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  3. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
  4. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  5. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
  Art. 32 Locali esclusi dal tributo
  1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
  2. Sono altresì esclusi dal tributo:
    1. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
    2. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali,i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
    3. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
    4. le superfici dei condomini di cui all’articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
    5. le superfici adibite all’allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
    6. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
    7. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
  3. Sono altresì esclusi dal tributo:
  4. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
  5. i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
  6. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 4 che si trovino all’interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi  accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
  7. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell’occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
  8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 33 Definizioni di aree imponibili
  1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
  Art. 34 Aree escluse dal tributo
  1. Sono escluse dall’applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 5 dell’articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
  2. Sono altresì escluse:
  3. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
  4. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
  5. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  6. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di lavaggio.
Art. 35 Decorrenza del tributo
  1. 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  2. 2. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso.
  3. La cessazione nel corso dell’anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell’obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
  4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
  5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 36 Istituzioni scolastiche
  1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.
Art. 37 Piano finanziario
  1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all’articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
  2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
  3. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente.
  4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
  5. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.
Art. 38 Commisurazione della tariffa
  1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
  2. La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  Art. 39 Composizione della tariffa
  1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
  2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali  del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall’ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.
  Art. 40 Categorie di contribuenza
  1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
  2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
  3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
  4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l’autorizzazione all’esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall’utente, nonché l’effettiva destinazione d’uso dei locali e delle aree.
  5. Al fine dell’applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.
Art. 41 Utenze domestiche
  1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc…
  2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
  3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
  4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
  5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a 1 unità.
  6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
  • il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
  • il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
  1. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
  2. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.
Art. 42 Classificazione delle utenze domestiche
  1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
Art. 43 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
  1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
  2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
  3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell’abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
Art. 44 Utenze non domestiche
  1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell’esercizio di un’attività con o senza scopo di lucro.
  2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
  Art. 45 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
  1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da DPR 158/1999, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
  2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
  3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
  4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
  5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.
  Art. 46 Determinazione della superficie imponibile
  1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della  Tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
  2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
  3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
  4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
  5. All’attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
  7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

 

Art. 47 Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio  
  1. Come previsto al comma 656 dell’art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
  2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 20%.
  Art. 48 Riduzioni ed esenzioni
  1. Il Regolamento comunale riconosce l’applicazione delle seguenti riduzioni:
  1. Nelle aree fuori centro abitato in cui la raccolta non è effettuata con il sistema “porta a porta” ma è organizzata con il sistema della “prossimità”, (ovvero con cassonetti), è riconosciuta una riduzione pari al 30%;
  2. Per le utenze non domestiche alla tariffa è applicata un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che l’utente dimostri di aver avviano al recupero, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La riduzione del tributo concessa, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, non potrà comunque superare il 40%.
    1. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l’anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
    2. La richiesta di riduzione è da intendersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
    3. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.
Art. 49 Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati
  1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l’avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
  2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l’intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nella misura del 25%
  3. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
  4. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
  Art. 50 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico
  1. Ai sensi del comma 19 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2012 il Consiglio Comunale, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico l’esonero totale o parziale dal pagamento del tributo.
  2. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio. In tale ultimo caso le autorizzazioni di spesa non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.
  3. Le predette agevolazioni e le relative percentuali di abbattimento, saranno concesse, di volta in volta, sulla base di apposite relazioni dell’Assistente sociale ed in uno con le opportune verifiche del Comando di Polizia Municipale, previa adozione di apposito atto della Giunta Municipale.
  Art. 51 Tributo giornaliero
  1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
  2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione.
  4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365), maggiorando il risultato del 100% .
  5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
  6. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l’esercizio dell’attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
  7. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all’attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
  8. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l’Ufficio Comunale competente al rilascio dell’autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all’esterno, le indicazioni necessarie per l’organizzazione del servizio.
  9. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
  10. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l’occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.
Art.52 Tributo provinciale
  1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
  3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.
Art. 53 Obbligo di dichiarazione
  1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
  • l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
  1. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
  2. La dichiarazione deve essere presentata:
  3. per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
  4. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
  5. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
  6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Art. 54 Contenuto e presentazione della dichiarazione
  1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio dell’occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
  2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
  3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.
  4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  5. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
  6. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
  7. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno;
  8. i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
  9. la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
  10. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  11. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  12. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  13. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
  14. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  15. l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso;
  16. i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
  17. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  18. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  19. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
  20. 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
Art. 55 Termini per il pagamento del tributo
  1. La TARI è versata su liquidazione d’ufficio in 3  rate alle seguenti scadenze:
    • 1° rata entro il 30 Settembre dell’anno di competenza;
    • 2° rata entro il 31 Ottobre dell’anno di competenza;
    • 3° rata entro il 30 Novembre dell’anno di competenza.
Solo per l’anno 2014 le scadenze sono posticipate al 30 Ottobre – 30 Novembre  – 30 Dicembre.
  1. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
  2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
  3. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d’ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento emessi approvata dal Funzionario responsabile del tributo.
  4. A seguito dell’invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all’emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 60 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l’avvertimento che, in difetto, si procederà all’emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del d.Lgs 471/1997.
Art. 56 Versamento del tributo
  1. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
  2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
  3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 3,00 per anno d’imposta.
      Art. 57 Dilazioni di pagamento e rateazioni
  1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
  2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 58 Funzionario responsabile del tributo
  1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
Art. 59 Verifiche e accertamenti
  1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge 296/2006.
  2. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
  3. Il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
Art. 60 Accertamento con adesione
  1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla IUC l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
  Art. 61 Rimborsi
  1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
  2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 3,00.
  3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Art. 62 Sanzioni
  1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
  5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Art. 63 Ravvedimento
  1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  2. a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto/rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  3. b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  4. c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
  5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella “Ravvedimento”.
  6. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all’agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Art. 64 Interessi
  1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
Art. 65 Riscossione coattiva
  1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo 41, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.
Art. 66 Contenzioso
  1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.
Art. 67 Rinvio
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla IUC contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
  Art. 68 Entrata in vigore
  1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Cos'è la T.O.S.A.P. 
E' il corrispettivo per l'occupazione, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e nelle strade private sulle quali risulti, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Chi paga la T.O.S.A.P. 
La tassa è dovuta dai soggetti passivi in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee

Permanenti : le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comuque durata non inferiore ad un anno.
Temporanee : quelle di durata inferiore ad un anno precedute da un atto di autorizzazione.

Come si paga la T.O.S.A.P. 
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo cc postale, utilizzando gli appositi bollettini messi a disposizione dall'Ufficio Tributi (art. 50 comma 4 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni). L'importo del versamento complessivo va arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore (art. 50, comma 4, D. Lgs. 507/93). Se la tassa è d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, con scadenze nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. La rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili Alla data di inizio della occupazione: qualora l'occupazione abbia inizio dopo il 31 luglio, può essere effettuata una rateizzazione in due rate di uguale importo aventi scadenze, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno (art. 50, comma 5 bis, del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni) 

Modulistica

 TOSAP - Occupazione suolo pubblico

Per maggiori informazioni: 

UFFICIO TRIBUTI
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40 
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502 
e-mail: tributi@comune.sepino.cb.it