Pubblicazioni di matrimonio
Cosa è
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza.
L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
Come si fa
I cittadini italiani devono consegnare i seguenti documenti:
autocertificazione, redatta sull’apposito modulo a disposizione presso l’U.R.P. o lo sportello dei Servizi Demografici (Stato Civile); richiesta di pubblicazione alla casa comunale (fatta dal Parroco nel caso di matrimonio concordatario o dal Ministro di Culto nel caso di matrimonio acattolico) – in carta libera; stato di famiglia (nel caso di riconoscimento e/o legittimazione dei figli) – in carta libera; codice fiscale degli sposi;
L’accertamento sull’assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio è effettuato d’ufficio.
Per i minori di età occorre la copia autentica del decreto di ammissione al matrimonio emesso dal Tribunale dei Minori – in bollo.
I cittadini stranieri devono consegnare i seguenti documenti:
certificato da far valere come atto di nascita; nulla osta al matrimonio (art. 116 del Codice Civile), dal quale devono risultare oltre le complete generalità del futuro sposo, anche lo stato libero, la cittadinanza e la residenza. Entrambi i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente residente nello Stato, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione – in bollo) e legalizzati dalla Prefettura (eccetto quelle con esenzione dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali). autocertificazione (qualora il futuro sposo sia residente in Italia).
Cosa occorre
Munito dell’intera documentazione, uno dei due futuri sposi, deve recarsi all’Ufficio di Stato Civile per fissare l’appuntamento. Alla data convenuta, all’Ufficio di Stato Civile devono presentarsi i futuri sposi, portando una marca da bollo da € 11.
I futuri sposi dovranno sottoscrivere il verbale di pubblicazione, predisposto e letto in loro presenza. L’Ufficiale di Stato Civile, dopo la sottoscrizione dell’atto, se uno degli sposi non è residente a Sepino, provvede a trasmettere al Comune di residenza la richiesta di pubblicazione. La pubblicazione infatti deve essere eseguita in entrambi i Comuni degli sposi.
Se gli sposi non vogliono contrarre matrimonio religioso, l’Ufficiale di Stato Civile consegna loro una domanda pre-stampata indirizzata al Sindaco, dove verranno indicati il luogo, il giorno e l’ora della celebrazione del matrimonio civile.
L’Ufficio provvederà all’affissione della pubblicazione di matrimonio all’Albo Pretorio. Concluso il periodo di affissione e attesi ancora tre giorni, nel caso di cerimonia religiosa, il nulla osta al matrimonio sarà rilasciato agli sposi per la consegna al parroco.
Chi la emette
Per richiederlo occorre presentarsi allo sportello dei Servizi Demografici (Stato Civile).
Quanto dura
I documenti elencati hanno validità 6 mesi; al momento della richiesta di pubblicazione, la documentazione non dovrà avere una data anteriore a 180 giorni dal rilascio.
Quanto costa
Per la pubblicazione di matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo da € 11 nel caso che i futuri sposi siano residenti entrambi a Sepino oppure due marche da bollo da € 11 nel caso in cui uno di essi sia residente in altro Comune.
Per maggiori informazioni:
UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 – fax 0874790502
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it
Dichiarazione di nascita
Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.
Chi fa la dichiarazione
Possono fare la dichiarazione di nascita:
uno dei genitori,
persona con procura speciale di uno dei genitori,
un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Dove
La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:
l'ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata,
il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita,
il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita,
il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti,
il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.
Nei casi in cui la dichiarazione sia fatta presso un Comune è ricevuta dall'ufficiale di stato civile.
Come
La dichiarazione deve essere fatta: oralmente, senza bisogno di testimoni entro il termine di tre giorni dalla nascita, se fatta presso un ospedale o casa di cura, dieci giorni dalla nascita, se fatta presso un Comune.
La dichiarazione deve essere iscritta nei registri dello stato civile, se ricevuta in Comune, formando un verbale se ricevuta presso un ospedale o casa di cura.
Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un ospedale o casa di cura, il direttore sanitario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione, entro dieci giorni dalla sua ricezione, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.
La legge 15 maggio 1997, n.127 (G.U.del 17 maggio 1997, n.113), ha modificato l'ordinamento dello stato civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita.
Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di stato civile del Comune di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione.
Con la riforma la dichiarazione può essere fatta anche presso un "centro di nascita", cioé l'ospedale o la casa di cura dove é nato il bambino, davanti al direttore sanitario che può delegare per la sola ricezione della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria. Il direttore sanitario deve trasmettere la dichiarazione all'ufficiale di stato civile. E' opportuna la formazione di un processo verbale, i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, con circolare di istruzioni sull'applicazione della legge n.127/1997.
Il direttore sanitario, nell'esercizio dei compiti assegnatigli dalla legge, riveste il ruolo di pubblico ufficiale e ha rapporti funzionali con l'ufficiale di stato civile e con il procuratore della Repubblica presso il tribunale, che esercita la vigilanza sullo stato civile.
Per maggiori informazioni:
UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it
Riconoscimento di un figlio
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Il riconoscimento può essere fatto
all'atto della denuncia di nascita:
- da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la denuncia di nascita
successivamente alla nascita:
- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.
Per maggiori informazioni:
UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it
Genitori e lavoro
FINO AL 1° COMPLEANNO
PERICOLOSITA’ DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE DI LAVORO
La madre che riprende l’attività lavorativa al termine del periodo di congedo obbligatorio dal lavoro, non può essere adibita alle lavorazioni che la legge individua come faticose, pericolose ed insalubri, per i periodi che la stessa legge stabilisce.
Durante questo periodo le lavoratrici saranno adibite ad altre mansioni.
L’ambiente di lavoro, in generale, deve comunque garantire alle lavoratrici che hanno partorito da poco e che allattano, la possibilità di riposarsi in posizione distesa e condizioni appropriate (Decreto legislativo n. 626/1994).
Cosa fare
Per usufruire delle particolari forme di tutela previste dalla norma, le lavoratriciaddette a lavorazioni faticose, pericolose ed insalubri devono:
chiedere al datore di lavoro di essere adibite ad attività diverse da quelle abitualmente svolte.
Riflessi sul rapporto di lavoro
L’adibizione delle lavoratrici madri in allattamento ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non produce alcun effetto sullo stato giuridico del rapporto di lavoro.
Riflessi economici
L’adibizione delle lavoratrici madri in allattamento ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non incide in alcun modo sulla retribuzione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico n. 151/2001, art. 7
Decreto legislativo. n. 626/1994
D.P.R. n. 1026/1976, art. 5
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 6
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera e
ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE
Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di un’ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino.
Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto ed alle necessità proprie dell’allattamento (Legge n. 860/1950). La Legge n. 1204/1971, all’art. 10, ha successivamente escluso invece ogni nesso fra riposi e allattamento, tant’è vero che le due ore di riposo possono essere cumulate. Con i riposi giornalieri la legge intende assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.
L’articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la lavoratrice ed il responsabile dell’ufficio: in mancanza di accordo, sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell’attività lavorativa.
La determinazione delle ore spettanti alla lavoratrice madre viene fatta comunque in relazione al normale orario giornaliero in vigore presso l’Unità di appartenenza.
Spetta un solo periodo di riposo di un’ora se l’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito è inferiore a sei ore, comprese le ore di allattamento.
I riposi non sono cumulabili in giornate diverse.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
Cosa fare
Per fruire dei riposi giornalieri, le lavoratrici devono presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:
specifica domanda, con l’indicazione dell’orario.
Riflessi sul rapporto di lavoro
Le ore di assenza per riposi giornalieri non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.
Riflessi economici
Agli effetti della retribuzione, le ore di assenza per riposi giornalieri sono considerate ore di lavoro ordinario.
Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico n. 151/2001, artt. 39, 41, 44
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 2°
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 2.2
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera c
ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI ALTERNATIVI PER IL PADRE
Venuto meno lo stretto collegamento fra riposi e allattamento e riconosciuta a tale beneficio la funzione di consentire al genitore di attendere ai compiti connessi all’assistenza del bambino nel primo anno di vita, si è aperta la strada per riconoscere anche al padre lavoratore questo diritto, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente.
L’alternatività nella fruizione di questo diritto comporta che uno dei genitori non possa assentarsi quando l’altro fruisca di permessi previsti per far fronte alle stesse necessità.
Così il padre lavoratore non potrà chiedere i riposi giornalieri quando la madre lavoratrice fruisca nello stesso periodo dell’astensione facoltativa.
I genitori possono comunque alternarsi, avendo cura di comunicare la propria intenzione al Responsabile dell’Unità di appartenenza.
Se il padre lavora per meno di sei ore e la madre, che rinuncia al beneficio, lavora per più di sei ore, si riconosce al padre una sola ora di assenza.
Il padre ha comunque diritto ai riposi nei casi di:
• morte della madre;
• grave infermità della madre;
• affidamento del bambino al solo padre;
• rinuncia alla fruizione da parte della madre;
• condizione di lavoro autonomo della madre.
In questi casi, tale diritto spetta al padre indipendentemente dalla circostanza che la madre sia lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche se la madre sta fruendo del congedo di maternità o di quello parentale.
Per la rimanente disciplina vale quanto detto per i riposi per la madre.
Cosa fare
Per fruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre, il padre lavoratore deve presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:
specifica domanda;
dichiarazione della madre che rinuncia ad esercitare il medesimo diritto per il periodo richiesto;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’avvenuta rinuncia della madre con l’indicazione del relativo periodo.Tale dichiarazione deve essere presentata entro i dieci giorni successivi all’avvenuta rinuncia.
Riflessi sul rapporto di lavoro
I periodi di riposo giornaliero non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.
Riflessi economici
Agli effetti della retribuzione, i periodi di riposo giornaliero sono considerati ore di lavoro ordinario. Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico n.151/2001, artt. 39, 40
Circolare n. 51/2001, allegato, punto 2°
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 2.1 e 2.2
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettere c, f.
Pagina aggiornata il 29/02/2024