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La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e il requisito contributivo di 20 anni.Per ottenere la pensione di vecchiaia, occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente.
Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. viene infatti adottato:
il sistema contributivo, per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995;
il sistema retributivo, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni;
il sistema misto (retributivo e contributivo), per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni.
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
L'ETA'
Almeno 57 anni sia per gli uomini sia per le donne.
Lavoratrici madri
Le lavoratrici madri - che hanno diritto alla pensione con il sistema contributivo - possono andare in pensione prima aggiungendo alla loro età 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (si tratta di una percentuale, stabilita dalla legge in relazione all'età del lavoratore, necessaria per calcolare l'importo della pensione annua).
Lavori usuranti
La legge prevede che coloro che svolgono lavori usuranti possono andare in pensione prima, rispetto ai limiti di età stabiliti per la generalità dei lavoratori, in relazione allo svolgimento e alla durata dell'attività (attualmente si è in attesa del decreto di attuazione della legge 335/1995).
Il requisito dell'età non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata dall' interessato sia almeno di 40 anni effettivi. I periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza.
Esempio se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati prima dei 18 anni di età, questi sono valutati, esclusivamente per il raggiungimento del requisito contributivo, come se fossero 3.
Nel calcolo dei 40 anni non rientrano eventuali periodi di studio riscattati e i periodi coperti da versamenti volontari.
I CONTRIBUTI
Almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
LA MISURA MINIMA
L'importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale aumentato del 20%; in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non viene adottato per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età.
IL TRATTAMENTO MINIMO
La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
L'ETA'
Dal 1° gennaio 2000 l'età pensionabile per i lavoratori dipendenti è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.
Fino al 1993 era di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini. Il decreto legislativo n.503 del 1992, ha elevato i limiti di età di un anno ogni due. In seguito fu stabilito che dal 1° gennaio 1995 l'età pensionabile aumentasse, invece, di un anno ogni 18 mesi per stabilirsi.
Le donne possono rimandare il momento del pensionamento sino al compimento del 65° anno di età.Le lavoratrici che continuano a lavorare dopo i 60 anni hanno diritto ad un aumento della percentuale di rendimento della pensione, pari a mezzo punto per ogni anno lavorato fino al compimento dei 65 anni. Da ricordare che gli incrementi dei punti percentuali sono attribuibili solo fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi.
La lavoratrice che volesse proseguire l'attività lavorativa, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, deve:
Se ha già 40 anni di contributi,
comunicare l'intenzione di proseguire l'attività lavorativa alla propria azienda e all'INPS almeno 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia.
Se non ha ancora 40 anni di contributi,
comunicare l'intenzione di proseguire l'attività lavorativa solo alla propria azienda almeno 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia né deve aver presentato domanda di pensionamento.
I lavoratori non vedenti, se tali da prima di essere iscritti all'assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne. In tutti gli altri casi, i lavoratori non vedenti possono andare in pensione a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne.Gli invalidi con almeno l'80% di invalidità possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni se uomini.
I CONTRIBUTI
Dal 1993, i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono stati elevati fino a raggiungere i 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).
Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori dipendenti che:
al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;
al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l'età pensionabile;
erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992;
con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.
Per chi vale il requisito ridotto
I lavoratori che, al 31 dicembre 1992, avevano maturato un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, non gli permetteva di raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto in quel momento.
Il diritto alla pensione, in questa ipotesi, è riconosciuto al maturare del requisito contributivo ridotto - che varia da persona a persona in relazione alla specifica posizione contributiva - e che non può comunque essere inferiore a 15 anni.
Maggiorazione contributiva
I lavoratori privi della vista (coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) e i lavoratori con un'invalidità superiore al 74%, hanno diritto ad una maggiorazione contributiva che incide sul diritto e sulla misura della pensione.
La maggiorazione contributiva
NEL SISTEMA MISTO
La legge di riforma del 1995 prevede una situazione transitoria, durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi è stato assunto dopo il 31 dicembre1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale data e avevano un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni, la pensione di vecchiaia si calcola con i due sistemi:
per i periodi fino al 31 dicembre 1995 con il calcolo retributivo;
per i periodi dal 1° gennaio 1996 con il calcolo contributivo.
Il calcolo della pensione
La legge prevede un'opzione: offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995).Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.
LA DOMANDA
La domanda di pensione va compilata su un modulo (VO1), reperibile presso un qualunque ufficio INPS o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o equivalenti dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS) che vanno allegati. Il modulo di domanda deve essere presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio INPS o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
LA DECORRENZA
La pensione decorre:
dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile (se esistono tutti i requisiti compresa la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti);
dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti;
La legge consente però di scegliere come decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il calcolo della pensione
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
Per maggiori informazioni visita il seguente sito:
www.inps.it
La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i
requisiti di età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e i requisiti contributivi di almeno 20 anni.
Per il calcolo della pensione possono venire adottati i seguenti sistemi:
Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata con il sistema contributivo;
Per coloro che, al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema retributivo;
Per coloro che, al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo);
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
L'ETA'
Almeno 57 anni sia per gli uomini sia per le donne.
Il requisito dell'età non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata dall'interessato sia almeno di 40 anni effettivi.I periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza.
se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati prima dei 18 anni di età, questi sono valutati, esclusivamente per il raggiungimento del
requisito contributivo, come se fossero 3.
Nel calcolo dei 40 anni non rientrano eventuali periodi di studio riscattati e i periodi coperti da versamenti volontari.
LA CONTRIBUZIONE
Almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
LA MISURA MINIMA
L'importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale aumentato del 20%; in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale limite non viene adottato per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età.
IL TRATTAMENTO MINIMO
La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
L'ETA'
L'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.
I CONTRIBUTI
Dal 1993, i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono stati elevati fino a raggiungere i 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).
Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori autonomi che:
al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;
al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l'età pensionabile;
erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992;
NEL SISTEMA MISTO
La legge di riforma del 1995 prevede una situazione transitoria, durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale data e avevano un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni, la pensione di vecchiaia si calcola con i due sistemi:
Per i periodi fino al 31 dicembre 1995 con il calcolo retributivo e i periodi dal 1° gennaio 1996 con il calcolo contributivo:
Il calcolo della pensione
La legge prevede un'opzione: offre la possibilità a coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995).Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano 18 anni di contribuzione.
LA DOMANDA
La domanda di pensione va compilata su un modulo (VO1), reperibile presso un qualunque ufficio INPS o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS) che vanno allegati. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio INPS o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
LA DECORRENZA
La pensione decorre:
dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile;
dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti;
La legge consente però di scegliere come decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per informazioni sul sistema di calcolo delle pensioni:
Il calcolo della pensione
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
INDENNIZZO PER I COMMERCIANTI
La legge prevede un indennizzo per i commercianti che cessano definitivamente l’attività. La speciale indennità vale per un periodo di tre anni ed è pari a 412,18 euro mensili che corrispondono all’importo del trattamento minimo di pensione per l'anno 2004.
Sono interessati coloro che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciali in aree pubbliche.
L'indennizzo spetta in presenza dei seguenti requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004:
devono avere più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni se donne;
devono avere almeno 5 anni di contribuzione all'INPS al momento della cessazione dell'attività;
Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni:
cessazione dell'attività commerciale;
restituzione dell'autorizzazione per l'esercizio attività;
cancellazione del titolare dal registro esercenti il commercio e dal registro delle imprese (Camera di commercio).
L'INPS finanzia l'indennizzo grazie ad un contributo dello 0,09% pagato in più dai soli commercianti per il quinquennio 2002-2006.
L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età se uomo, o 60 anni se donna.
Per maggiori informazioni visita il seguente sito:
www.inps.it
L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e che hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.
I REQUISITI PER OTTENERE L'ASSEGNO SOCIALE
Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno inferiore all'importo corrente dell'assegno sociale, ha raggiunto i 65 anni di età e risiede abitualmente in Italia.
Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.
La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.
L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno, ma in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, hanno diritto all’assegno sociale per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il 31 dicembre 2000. Oltre tale data mantengono il diritto all’assegno sociale soltanto i cittadini extracomunitari che nel frattempo sono diventati titolari di carta di soggiorno.
I REDDITI
Redditi considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale:
i redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri);
le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
le pensioni di guerra;
le rendite vitalizie pagate dall'INAIL;
le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni);
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente;
Redditi non considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale:
i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
il proprio assegno sociale;
la casa di proprietà in cui si abita;
la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;
i trattamenti di famiglia;
le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità;
l'indennità di comunicazione per i sordomuti;
l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.
LIMITI DI REDDITO E MISURA DELL'ASSEGNO
Per l'anno 2004, l'importo mensile dell'assegno è di 367,97 euro. Ne deriva che, per lo stesso anno, l'importo annuo dell'assegno sociale è di 4.783,61 euro (cioè 367,97 x 13) e pertanto i limiti di reddito sono di 4.783,61 euro se il richiedente non è coniugato e di 9.567,22 euro annui (cioè 4.783,61 x 2) se il richiedente è coniugato.
Se chi fa domanda non ha alcun reddito personale né insieme all'eventuale coniuge, percepisce l'assegno sociale in misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato con l'importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Se il richiedente è coniugato e il reddito complessivo annuo è di 9.000 euro, l'importo dell'assegno sarà ridotto a 567,22 euro l’anno (cioè pari alla differenza tra 9.567,22 euro, limite annuale di reddito corrente per il richiedente coniugato, e 9.000 euro).
Per determinare l'importo dell'assegno, vengono considerati i redditi dell'anno in cui viene presentata la domanda: cioè chi fa domanda di assegno sociale deve presentare all'INPS una dichiarazione del reddito presunto calcolato in base a quello dell'anno precedente. L'importo dell'assegno erogato dall'INPS è, quindi, provvisorio e l'Istituto provvederà al conguaglio, nell'anno successivo, al momento dell'accertamento dei redditi effettivi.
A differenza di quanto previsto per la pensione sociale l’assegno, o una quota di esso, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purché il reddito complessivo cumulato con il coniuge sia inferiore al relativo limite di legge.
L’assegno sociale può essere ridotto nei casi in cui il titolare sia ricoverato in istituti o comunità con rette a carico dello Stato.La riduzione è del 50% se il titolare è ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico degli enti pubblici, e del 25% quando la retta è a carico dell’interessato o dei suoi familiari, per un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale. L’assegno non subisce riduzioni quando la retta a carico del titolare o dei familiari comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno sociale.Al fine di stabilire la misura dell’assegno, il pensionato deve presentare all’INPS documentazione, rilasciata dall’istituto o dalla comunità presso la quale è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico dell’ente pubblico e della quota eventualmente a carico suo o dei familiari.
LA PENSIONE SOCIALE
Per l'anno 2004, l'importo mensile della pensione sociale è di 303,25 euro.
Se chi percepisce la pensione sociale non è coniugato e non ha alcun reddito personale, ha diritto all'importo intero della pensione sociale. Se il suo reddito personale supera 3.942,25 euro, la pensione sociale non spetta, mentre se non supera questo limite, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra l'importo annuale corrente della pensione e l'ammontare del reddito personale del titolare.
Se chi percepisce la pensione sociale è coniugato e il reddito complessivo dei coniugi non supera 9.642,16 euro annui, la pensione viene erogata in misura intera. Se il reddito complessivo dei coniugi supera 13.584,41 euro l’anno, la pensione sociale non spetta, mentre se l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi è compreso tra 9.642,16 e 13.584,41 euro, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra 13.584,41 euro e l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi.
Se il richiedente ha redditi propri superiori al limite individuale, la pensione sociale non spetta anche se, sommando il reddito personale con quello del coniuge, il reddito complessivo non supera i limiti di reddito stabiliti dalla legge per i cittadini coniugati.
LE MAGGIORAZIONI SOCIALI
E' un aumento che spetta ai titolari di assegno sociale (e di pensione sociale) che possiedono redditi non superiori ai limiti previsti dalla legge.
Le maggiorazioni sociali
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di assegno sociale venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
Per maggiori informazioni visita il seguente sito:
www.inps.it
E' una pensione che si può ottenere se chi la chiede è già titolare di un altro trattamento e se i contributi versati all'INPS non sono sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. In presenza dei requisiti, l'INPS liquida una pensione che va ad aggiungersi (e quindi "supplementare") a quella già percepita.
I REQUISITI
Chi presenta la domanda di pensione supplementare, deve:
essere già titolare di una pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (INPDAP, Fondi Speciali INPS ecc.);
avere altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria INPS, non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità;
avere compiuto l'età pensionabile;
avere cessato l'attività lavorativa, se lavoratore dipendente.
Per ottenere la pensione supplementare di invalidità, occorre essere in possesso del requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
L'assegno ordinario di invalidità
Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare:
i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri ecc.);
i titolari di pensione a carico dell'ENPALS (Ente Nazionale Lavoratori dello Spettacolo). Le norme che regolano i rapporti tra l'INPS e l'ENPALS stabiliscono che agli iscritti, all'uno o all'altro Ente, deve essere corrisposto un solo trattamento per tutta la contribuzione da lavoro dipendente versata presso i due Enti. In questa esclusione non rientrano i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata dell'INPS, i quali ottengono la pensione supplementare nella loro gestione anche se sono titolari di pensione a carico dell'ENPALS e delle Casse dei liberi professionisti;
i titolari di pensione estera con un Paese extracomunitario non convenzionato con l'Italia che, pur avendo alcuni anni di contribuzione, non possono chiedere la pensione supplementare;
i titolari di pensione estera con un Paese extracomunitario convenzionato, che non hanno diritto alla pensione supplementare - in caso di accredito di contributi in Italia - in quanto hanno diritto alla totalizzazione dei periodi esteri e italiani e quindi alla liquidazione della pensione pro-rata.
LA DOMANDA
La domanda di pensione supplementare va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge. Può essere inviata per posta, preferibilmente con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini della decorrenza della pensione, si fa riferimento alla data del timbro postale.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
il certificato della pensione a carico di uno dei Fondi esclusivi, esonerativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi;
i certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell'INPS
IMPORTO E DECORRENZA
L'importo viene determinato in base ai soli contributi versati, senza integrazione al trattamento minimo. Il versamento di ulteriori contributi dopo la decorrenza della pensione supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione.
Il supplemento di pensione
La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione supplementare venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.
Per maggiori informazioni visita il seguente sito:
www.inps.it
In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, l'INPS eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.
IL RICONOSCIMENTO
Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità civile è assegnato alle Regioni che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL). L'INPS ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandarne all'INPS anche il riconoscimento.
Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.
I LIMITI DI REDDITO
Tipo di prestazione - Limite di reddito personale annuo - Importo
mensile
invalidi civili
Assegno di assistenza € 3.942,25 - € 229,50
Indennità di frequenza minori € 3.942,25 - € 229,50
Pensione di inabilità € 13.417,68 - € 229,50
Indennità di accompagnamento senza limite € 436,77
sordomuti
Pensione € 13.417,68 € - 229,50
Indennità di comunicazione senza limite € 220,18
ciechi civili
Pensione ciechi assoluti (*) € 13.417,68 - € 248,19
Pensione ciechi parziali:assegno decimisti € 6.450,82 - € 170,30
Indennità ventesimisti senza limite € 157,69
Indennità di accompagnamento senza limite € 649,15
* Se il cieco è ricoverato, la pensione è di € 229,50.
LA DOMANDA
La domanda (su modulo rilasciato dalle ASL) per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti deve essere presentata all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per residenza, oppure può essere presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.
Per maggiori informazioni visita il seguente sito:
www.inps.it
L'Agenzia del Ministero del Welfare per le politiche attive del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione. Italia Lavoro realizza azioni e programmi in collaborazione con le Regioni, le Province e le Amministrazioni Locali, per migliorare le capacità del sistema paese nel creare opportunità di occupazione, rivolgendosi, in particolare, alle categorie più deboli del mercato del lavoro.
Per maggiore informazioni visita il sito:
www.italialavoro.it
Consultando il sito della Gazzetta Ufficiale e possibile conoscere tutti i concorsi pubblici puoi accedere cliccando da qui al seguente indirizzo:
www.gazzettaufficiale.it
Informazioni generali ed elenco delle società di ricerca e selezione da contattare accreditate dal Ministero del Lavoro.
Per maggiore informazioni visita il sito:
www.welfare.gov.it
Come scrivere il tuo curriculum vitae
Il curriculum vitae è il tuo biglietto da visita e devi presentarlo a un datore di lavoro per ottenere la convocazione a un colloquio. Il curriculum trasmette la tua immagine: non ne esiste uno ideale, valido per tutti, ma varia in funzione delle tue caratteristiche, di quelle dell’azienda a cui lo stai inviando e della posizione per cui ti vuoi candidare. Però ci sono delle regole di base che, nella stesura, conviene rispettare sempre:
limitati a fornire informazioni significative per la candidatura, spesso un selezionatore non dedica a un curriculum più di 30 secondi;
non mentire, ricorda che il curriculum solitamente viene discusso durante il colloquio;
non superare le due pagine, nel caso di ricerca del primo impiego è sufficiente una sola pagina;
accompagna il curriculum con una lettera di presentazione firmata che spieghi all’azienda il motivo della candidatura.
Il colloquio di lavoro
Se la candidatura da te inviata viene giudicata interessante, riceverai un invito a presentarti ad un colloquio; nelle ditte di piccole dimensioni il colloquio solitamente è una chiacchierata informale con il titolare, mentre in quelle di medie e grandi dimensioni viene condotto da tecnici esperti di selezione del personale; non esiste un'unica modalità per affrontarlo.
Il colloquio va preparato tenendo presente che l'obiettivo è quello di far emergere una reciproca convenienza a stabilire un rapporto di lavoro: dovrai cercare di vendere le tue capacità, ma anche valutare, sulla base di un insieme di requisiti e di obiettivi, le opportunità di carriera e, sopratutto, di crescita professionale che l'impresa ti propone.
Che cosa fare prima del colloquio
Accertati della data, dell'ora e del luogo del colloquio.
Ricordati di scrivere su un foglio le informazioni che ricevi.
Accertati del nome della persona con cui dovrai parlare. Non desta buona impressione il non conoscere le generalità della persona con cui parli.
Cerca di capire bene come raggiungere il luogo del colloquio per evitare di arrivare in ritardo: questo deporrebbe a tuo svantaggio. L'ideale è giungere al colloquio con qualche minuto di anticipo.
Prendi informazioni sulla ditta che ti ha chiamato e sul profilo professionale ricercato. Generalmente fa una buona impressione dimostrare di essere informati sull'azienda.
Presentati al colloquio vestito in modo ordinato, non eccessivamente elegante, ma neppure sciatto o con vestiti sdruciti.
Preparati una buona autopresentazione: fai un bilancio delle tue esperienze formative e lavorative, delle tue caratteristiche e capacità, valorizzando tutto ciò che serve a farti apparire adatto al lavoro in generale e a quello in particolare.
Preparati a rispondere alle domande più comuni ad esempio:
perchè hai scelto la scuola che hai frequentato?
perchè hai interrotto gli studi?
quali materie hai approfondito?
che cosa sai fare?
perchè ti interessa questo lavoro?
perchè dovremmo scegliere te?
che lavoro vorresti fare?
qual'è il tuo sogno nel cassetto?
riesci a collaborare bene con altre persone?
quali hobby hai?
Come comportarsi durante il colloquio
Dimostrati calmo. Preparati in anticipo sui temi che potranno essere trattati durante il colloquio o nei test che eventualmente ti verranno proposti, in modo da potere essere più sicuro di te.
Ascolta con attenzione le domande che ti vengono poste, non dare risposte precipitose, sii chiaro e conciso nelle risposte, non chiacchierare troppo, non essere troppo formale o amichevole.
Presentati in modo onesto. Non vantarti, ma non sottovalutarti neppure. Dimostrati attivo, dinamico e ottimista.
Presenta bene le informazioni su di te e soprattutto in modo onesto. Preparati a rispondere a domande sulla tua formazione scolastica e sulle tue precedenti esperienze di lavoro.
A questo proposito, se non hai ancora avuto esperienze di lavoro significative, valorizza tutti i lavoretti che hai svolto durante il periodo di disoccupazione, anche se si tratta di esperienze senza un regolare contratto di lavoro.
Assumi un atteggiamento di collaborazione. Devi dimostrare la capacità ad inserirti in un'organizzazione complessa e competitiva quale è un'azienda.
Dimostra interesse per il lavoro. Chiedi informazioni dettagliate sulle mansioni, sulle prospettive professionali senza affrontare subito l'aspetto economico. Mostra di avere le idee chiare su ciò che intendi fare, evita l'errore di "dichiarare la tua disponibilità a fare qualsiasi cosa".
Dopo il colloquio
Verifica il colloquio e cerca di individuare gli eventuali errori commessi, le dimenticanze, gli aspetti positivi. Questo ti aiuterà ad affrontare meglio i colloqui successivi.
Non assillare di telefonate la ditta: è meglio fare un'unica telefonata dopo un mese dal colloquio in cui si chiede l'esito (naturalmente solo se nel frattempo non hai ricevuto altre comunicazioni dalla ditta).
Attenzione
Sii puntuale: la prima impressione è quella che conta.
Non fare domande sul trattamento economico.
Tra le altre cose l'intervistatore potrebbe proporti di rispondere ad un questionario per completare le informazioni contenute nel curriculum.
Porta con te copia della domanda di lavoro o del curriculum.